novembre

Fatturazione elettronica. Facciamo un po’ di ordine sugli ultimi eventi
Il 15 Novembre scorso, con un provvedimento a sorpresa “il Garante della privacy”, "bocciava" la fatturazione elettronica.
Secondo l’Autorità, la fattura elettronica comporta un trattamento sistematico, generalizzato e di dettaglio di dati personali su larga scala, potenzialmente relativo a ogni aspetto della vita quotidiana dell’intera popolazione, sproporzionato rispetto all’obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito. Di fronte ad una clamorosa ed inaspettata bocciatura pareva profilarsi una nuova legittima aspettativa di proroga ma tale fatto avrebbe compromesso il gettito IVA previsto. La prima contromossa da parte del Ministero viene incontro ai rilievi del Garante della Privacy con un ampliamento del numero dei soggetti esclusi dalla e-fattura obbligatoria tra privati e, con inclusione tra questi, di tutti coloro che trasmettono i dati al sistema della tessera sanitaria e delle associazioni sportive dilettantistiche. In particolare, è stato disposto che, per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi, sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica, ma in cambio viene stabilito che i dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possano essere utilizzati dall'Agenzia delle entrate anche per finalità diverse dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Un primo spunto di riflessione : L’emendamento non riguarda quindi la platea più ampia della categoria degli “Odontotecnici” e, non riguarda altresì, le fatture fatte ai pazienti e in genere ai soggetti per i quali non si è tenuti all'invio dei dati a inizio anno al Sistema Tessera Sanitaria per il 730 precompilato.
Un secondo spunto di riflessione: Non veniva prevista alcuna novità per il ciclo passivo delle fatture di acquisto: i fornitori dei medici, dei farmacisti e delle altre categorie esonerate dal nuovo obbligo, emetteranno comunque le fatture in formato elettronico.
Il decreto emendato viaggia adesso verso la Camera che dovrebbe dare il via libera entro il 22 dicembre, pena la sua decadenza.
Intanto continuano gli ulteriori incontri tra Agenzia delle entrate e Garante privacy, con l’obiettivo di trovare al più presto una soluzione con nuove misure per far partire al meglio l’adempimento fissato per il 1° gennaio 2019.
Ma ritorniamo al nostro spazio di approfondimento sul nuovo obbligo fiscale in particolare per parlare della “CONSERVAZIONE “ della F.E.
La conservazione digitale è un’insieme di procedure informatiche ed organizzative che permettono di assicurare, nel tempo, il valore legale dei documenti, garantendo autenticità, integrità, leggibilità e reperibilità degli stessi documenti informatici.
Il documento in formato digitale viene “bloccato” nella forma, contenuto e tempo al fine di garantire integrità e provenienza del dato/documento
Il provvedimento 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018, all’ art 7 prevede che i cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia possono conservare elettronicamente,le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso lo SDI, utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, conforme alle disposizioni del D.P.C.M. 3 dicembre 2013.
Il processo di conservazione, al punto 7 richiama espressamente quanto previsto in materia dal decreto 17 giugno 2014, che a sua volta (art. 3) invoca il rispetto della disciplina contenuta nel CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale - D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).
il servizio gratuito reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate ha ad oggetto:
- la predisposizione e trasmissione tramite SdI delle fatture elettroniche,
- la gestione del servizio di conservazione, sui server di Sogei Spa e nel loro formato “naturale” XML, delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI.
Più in particolare tale servizio, già attivo dal 1° luglio 2018, è utilizzabile da parte del contribuente accedendo al portale istituzionale dell’Agenzia delle Entrate previa autenticazione tramite Entratel o Fisconline.
Per usufruire del servizio di conservazione è necessario aderire all’accordo di servizio pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
L’adesione al servizio di conservazione e il successivo utilizzo del servizio stesso sono consentiti attraverso intermediari, appositamente delegati dal cedente/prestatore o cessionario/committente. Intermediari di questo secondo tipo possono essere, anche, le software house.
Le attività eseguite dal sistema di conservazione sono comunicate al contribuente tramite rilascio di:
- ricevuta di avvio del processo di conservazione e ricevuta di presa in carico della richiesta di conservazione, attestante che dai controlli eseguiti sui file trasmessi non sono state riscontrate anomalie e, quindi, che le fatture elettroniche sono state prese in carico dal sistema di conservazione.
Superfluo aggiungere che il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate può essere adottato da imprese e professionisti per conservare solo fatture elettroniche in formato XML conforme alle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate, e non quindi per conservare fatture elettroniche in formato PDF, oppure altri documenti quali libro giornale, registri IVA, documenti di trasporto.
Nel corso di alcuni incontri tenutisi con i funzionari dell’Agenzia delle Entrate hanno aperto la strada a criteri alternativi di conservazione.
Difatti,ciascun operatore, conformemente alla propria organizzazione aziendale, può portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati (ad esempio “PDF”, “JPG” o “TXT”) contemplati dal D.P.C.M. 3 dicembre 2013 (attuativo dello stesso CAD) e considerati idonei a fini della conservazione.
Il fondamento sarebbe, secondo l’Agenzia (circolare 2 luglio 2018, n. 13/E, par. 3.2, che ha ripreso alla lettera la risposta fornita verbalmente a maggio), quanto consentito dal CAD in tema di copie del documento informatico. Quando viene garantita l'immodificabilità, l'integrità, l'autenticità e la leggibilità.
In tali circostanze, dunque, l’operatore ben potrebbe evitare l’utilizzo del servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate (e pure la sottoscrizione del relativo adesione all’accordo di servizio) e conservare nella diversa maniera prescelta le fatture emesse e ricevute tramite il SdI.
Una prima Riflessione: la soluzione dell’utilizzo dei servizi gratuiti di conservazione dell’Agenzia risulta essere una scelta obbligata se si desidera semplificare al massimo il processo.
La conservazione delle fatture al di fuori dal sistema “Sogei” impone l’attività aggiuntiva di prelevamento del file dal SdI, della sua conversione in altro formato, della sua corretta collocazione all’interno del contenitore informatico prescelto, nonché appunto la precisa individuazione e attenta gestione di un contenitore informatico facilmente accessibile, immodificabile e che garantisca le funzioni di ricerca ed estrazione delle fatture.
Una seconda Riflessione La soluzione appare quindi adatta solo agli operatori che, obbligati alla fatturazione elettronica di determinate operazioni già dal 1° luglio hanno scelto di conservare le copie informatiche delle fatture con la medesima modalità adottata precedentemente all’entrata in vigore dell’obbligo. In futuro, la soluzione sembra possa tornare conveniente solo a quei soggetti di ridotte dimensioni e con scarsa produzione (e ricezione) di fatture elettroniche.
Spiace dirlo, ma stiamo assistendo ancora una volta ad un atteggiamento tipico dei nostri legislatori e tecnocrati, con l’emanazione di provvedimenti tampone che spesso creano confusione e smarrimento in tutte le categorie di operatori in una materia tra l’altro già di suo complessa.
Dr. Angelo Parente