29
giugno

ABBONAMENTO SPECIALE CANONE RAI . DOVUTO O NON DOVUTO?

CHIARIMENTI 

 

In questi giorni molte imprese stanno ricevendo una lettera dalla Rai chele “invita”al pagamento del Canone speciale.

Le richieste vengonoinviate anche più di una volta, con toni tassativi e minacce di pesantisanzioni per il mancato pagamento. Si tratta di un metodo inopportuno edingiustificato (più volte denunciato anche negli scorsi anni) con cui la Rai sta tentando di “fare cassa”

Premessoche  già il 21/ 02 / 2012  ( dopo il primo invio dilettere  pervenute in tutte le aziende )  la  Raiaveva provveduto a chiarire che :

“ La lettera inviata dalla direzione abbonamenti Rai - ha chiarito l’azienda –si riferisce esclusivamente al canone speciale dovuto da imprese, società edenti nel caso in cui i computer siano utilizzati come televisori (digitalsignage), fermo restando che il canone speciale non va corrisposto nel caso incui tali imprese, società ed enti, abbiano già provveduto al pagamento per ilpossesso di uno o più televisori”.  “Ciò quindi – haprecisato la viale Mazzini – limita il campo di applicazione deltributo a una utilizzazione molto specifica del computer rispetto a quantoprevisto in altri Paesi europei per i loro broadcaster che, nella richiesta delcanone, hanno inserito tra gli apparecchi atti o adattabili alla ricezioneradiotelevisiva, oltre alla televisione, il possesso dei computer collegatialla Rete, i tablet e gli smartphone”

Poi con nota del 22 febbraio 2012 ( alleghiamo testointegrale  ) il Ministero dello SviluppoEconomico-Dipartimento per le Comunicazioni ha precisato cosa debba intendersiper “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai finidell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone di abbonamento radiotelevisivoai sensi della normativa vigente (RDL 246/1938). 
In sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiaturemunite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare)di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.
Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati inrete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione deiprogrammi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione delsegnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone. 
Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore -cometipicamente un televisore- rimane soggetto a canone anche se successivamenteprivato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzaresolo per la visione di DVD). 

Nel file allegato è riportata la tabella – elaborata dal Ministero -dove si elencano, a titolo esemplificativo, gli apparecchi atti edadattabili, soggetti al pagamento del canone TV, e gli apparecchi che non losono in quanto né atti né adattabili alla ricezione del segnaleradiotelevisivo.

A questo punto, verificato se si è in possesso o meno di apparechhi atti oadattabili alla ricezione del segnale radiotelevisivo, le strade daintraprendere sono tre:

1) Ho un apparecchio atto o adattabile. Decido se pagare o meno. Questa èuna scelta personale.

2) Spedire  la cartolina preaffrancata che trovate allegataalla lettera . Sul retro  alla voce "eventuali altrecomunicazioni" spuntare: non sono in possesso diapparecchi  soggetti al canone speciale  Rai.

In alternativa si puo’ inviare comunicazione in r/r  di cuialleghiamo facsimile.

3) Ignorare tutto e cestinare le lettere

A chiarimento i 407 euro richiesti sono per leseguenti categorie  e come si puo notare  non ci rientriamo affatto.

CATEGORIAD

alberghi con 4 e 3stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore adieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistichealberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella;affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aereiin servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: 

chi deve pagare ilcanone speciale Cos’è e chi devepagare

Devono pagare ilcanone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabilialla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, inlocali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che liimpiegano a scopo di lucro diretto o indiretto.R.D.L.21/02/1938 n.246 e D.L.Lt.21/12/1944n.458

http://www.abbonamenti.rai.it/Speciali/IlCanoneSpeciali.aspx

 

 

 

 

 

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