14
febbraio

Rischi catastrofi naturali imprese: l'obbligo slitta al 31 marzo

Il Consiglio dei Ministri del 9 dicembre scorso ha approvato il cosiddetto “Decreto Milleproroghe”, rinviando al 31 marzo 2025 l’obbligo per le imprese di stipulare una polizza assicurativa contro i rischi da catastrofi naturali, inizialmente previsto per il 31 dicembre 2024 dalla Legge di Bilancio 2024. Questa proroga rappresenta una risposta necessaria alle difficoltà operative emerse, considerando anche il ritardo nella pubblicazione del decreto attuativo da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

La scorsa legge di Bilancio quindi, dava un anno di tempo per l’ introduzione dell’obbligo di copertura assicurativa nata a tutelare i beni aziendali contro sismi, alluvioni, frane e altri eventi catastrofali, al fine di evitare danni economici derivanti da disastri naturali (art. 1, comma 101 e seguenti, legge n. 213/2023). Gli interessati dovevano provvedere entro il 31 dicembre 2024 a stipulare una polizza di categoria CAT-NAT, tale termine ora slitta  di altri tre mesi.  A favorire tale slittamento,  sembra sia stata complice la mancata disponibilità del Decreto attuativo MIMIT approvato il 13 novembre i cui contenuti venivano  già anticipati nel settembre scorso, ma tutt’ora il suo testo non è ancora disponibile  con la conseguenza che   le regole per questo nuovo adempimento, sono ancora per certi versi poco chiare ed evanescenti.

Riteniamo utile, fornire una breve sintesi degli obblighi descritti dal decreto attuativo quando ancora in bozza lo stesso  venivano anticipato agli operatori del settore dal Mimit che tuttavia presentava  soltanto un riassunto sintetico della bozza e non il testo completo.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede la bozza del decreto interministeriale, quali sono i nuovi obblighi in materia di assicurazioni contro le catastrofi naturali, quale approccio ha scelto il governo per fronteggiare i danni provocati dalla crisi climatica.

L'obiettivo della misura è quello di  “dare maggiore certezza nella liquidazione dei danni alle imprese assicurate, permettendo loro di accedere immediatamente a risorse fondamentali per una rapida ripresa delle attività” aumentando quindi la resilienza del tessuto imprenditoriale italiano di fronte agli eventi climatici sempre più frequenti e dirompenti negli ultimi tempi

L'obbligo riguarda  le Imprese iscritte al Registro delle Imprese con sede  legale in Italia, così come le imprese straniere con stabile organizzazione nel territorio italiano e non si applica alle professioni e alle imprese agricole definite dall’articolo 2135 del Codice Civile, per le quali  l’assicurazione resta consigliabile ma facoltativa

Schematicamente individuiamo come tenute al suddetto adempimento tutte le imprese italiane e straniere con una presenza stabile in Italia che hanno l’obbligo di iscriversi al registro delle imprese ai sensi dell’art 2195 C.C.

In particolare, sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

4) un'attività bancaria o assicurativa;

5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione, altresì le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V del Codice e le società cooperative, anche se non esercitano un'attività commerciale, gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale.

Mentre quindi sono certamente esclusi dall’obbligo assicurativo, in quanto non iscritti nel registro delle imprese, coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio, i coltivatori diretti e le imprese agricole,  non sembra chiaro se tale esclusione possa riguardare i piccoli imprenditori, gli artigiani, i piccoli commercianti  categoria questa,  che riguarda la maggior parte dei “Titolari di Laboratorio Odontotecnico”.

La stipula delle polizze assicurative si applica specificamente ai beni patrimoniali classificati come immobili, impianti e macchinari, come indicato nell’articolo 2424 del Codice Civile (voce B-II, numeri 1), 2) e 3)). Ciò significa che le aziende dovranno stipulare polizze per proteggere i beni immobili ovvero terreni e fabbricati, i macchinari e le attrezzature industriali e  commerciali dagli eventi catastrofici

  • Terreni: superfici con differenti caratteristiche geografiche;
  • Fabbricati: strutture edili, opere murarie, impianti interni ed esterni (elettrici, idrici, di riscaldamento e condizionamento), inclusi accessori come cancelli e recinzioni
  • Impianti e macchinari: attrezzature, macchine e impianti per l’attività aziendale, inclusi dispositivi elettronici e a controllo numerico;
  • Attrezzature industriali e commerciali: utensili, mezzi di sollevamento, imballaggio e trasporto non registrati al P.R.A.

Le imprese dovranno stipulare apposite polizze a copertura dei danni causati da eventi catastrofici quali:

1.       sismi (terremoti): sommovimenti bruschi e repentini della crosta terrestre causati da fenomeni endogeni, rilevati dalla Rete sismica nazionale;

2.       alluvioni, inondazioni ed esondazioni: fuoriuscite d'acqua che superano le normali sponde di corsi d’acqua, laghi o bacini, sia naturali che artificiali, causate da eventi atmosferici. Rientrano in questa categoria anche le alluvioni con mobilitazione di sedimenti;

3.       frane: movimenti o scivolamenti di masse di terra o roccia lungo un pendio, causati principalmente dalla gravità, anche senza infiltrazione d’acqua.

Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà conseguenze significative per le imprese

inadempienti. Le imprese che non avranno stipulato un’assicurazione entro il termine previsto vedranno ridotte le loro possibilità di accedere a contributi, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie pubbliche, soprattutto in caso di calamità naturali. Questa misura mira a incentivare ulteriormente l'adesione all'obbligo assicurativo, creando una correlazione tra la tutela dei beni e la possibilità di ricevere supporto finanziario pubblico in generale o in occasione proprio di eventi catastrofali

In generale saranno previste:

•         sanzioni amministrative: le imprese inadempienti possono essere multate con sanzioni amministrative commisurate alla gravità dell'infrazione e al valore dell’asset non assicurato;

•         esclusione da benefici pubblici: le imprese non in regola rischiano tra l’altro l'accesso a incentivi, agevolazioni fiscali e contributi pubblici destinati alla ricostruzione e alla ripresa in caso di calamità;

•         obbligo di regolarizzazione: nel caso di accertata inadempienza, le imprese avranno un tempo entro cui regolarizzare la propria posizione.

Eventuali polizze già stipulate prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale dovranno essere adeguate alle nuove regole entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, ad oggi non ancora ufficialmente avvenuto.

Le compagnie di assicurazione potranno offrire coperture per i danni da eventi naturali in diverse modalità, tra cui l’assunzione del rischio in forma diretta, la coassicurazione e la

forma consortile. La legge di Bilancio  2024 stabilisce che ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione, lo stesso deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al quindici per cento del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio. Tale fatto  garantisce la sostenibilità economica dell’obbligo per le imprese di diverse dimensioni e settori.

Concludendo, il nuovo obbligo di assicurazione contro i danni da calamità naturali e catastrofi  per le imprese rappresenta una nuova  presa di coscienza sulla necessità di garantire i beni immobili e aziendali da rischi conseguenti a eventi catastrofici.  L’introduzione dell’obbligo di assicurazione contro i rischi da catastrofi naturali rappresenta un passo significativo verso una maggiore tutela del tessuto imprenditoriale italiano. Sebbene restino da chiarire alcuni aspetti tecnici, come franchigie e premi, questa misura costituisce non solo un adempimento normativo, ma anche un investimento strategico per garantire la continuità operativa delle imprese di fronte a eventi naturali sempre più frequenti e devastanti. Il settore assicurativo giocherà un ruolo cruciale, dovendo adattare le proprie offerte alle esigenze delle imprese e promuovendo una cultura della gestione del rischio.

In attesa della pubblicazione del decreto attuativo definitivo, le imprese dovranno prepararsi a valutare le opzioni più adeguate per proteggere i propri beni, consapevoli che una copertura assicurativa non è solo un onere burocratico, ma uno strumento fondamentale per il futuro.

A cura del Dr. Angelo Parente
Dottore Commercialista in Salerno

le aziende comunicano

editoria

area soci

Registrati
Hai dimenticato la password? Reimpostala