Rinvio dell’ acconto di Novembre 2023, un pannicello caldo ma non per tutti!
Ormai da un po’ di tempo, la legge di bilancio di fine anno è solita farsi accompagnare da decreti legge che vanno ad integrare le disposizioni soprattutto in materia fiscale. Così la manovra economica 2024 nasce all’ insegna del
c.d. D.L.”Anticipi” in cui tra le altre disposizioni all’art. 4, D.L. n. 145 del 18 ottobre 2023, viene previsto il rinvio del termine per il versamento della seconda rata dell’acconto 2023 dei tributi naturalmente come dovuti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022.
Il legislatore fiscale, sovente condizionato da una serie di limiti di politica economica e di prescrizioni della Ragioneria di Stato, non riesce quasi mai a partorire qualcosa di semplice o diretta applicazione che magari non abbisogni di chiarimenti da prassi amministrativa. Da qualche giorno, tempestivamente per ovvi motivi è arrivata la circolare n. 31/E del 9 novembre 2023 dell’ l’Agenzia delle Entrate.
Il decreto impone una serie di limiti confermati e chiariti dalla circolare, vediamo nel dettaglio quali sono .
Innanzitutto, possono usufruire della proroga le “persone fisiche” titolari di partita IVA che hanno dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro. In altre parole sono interessati al rinvio tutti coloro che esercitano un’attività imprenditoriale o professionale in forma individuale, per tanto la misura riguarda anche il titolare di laboratorio odontotecnico in forma individuale.
Puo’ beneficiare del rinvio anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria, non possono farlo invece i singoli collaboratori familiari. Non rientrano inoltre nell’ambito applicativo del rinvio le persone fisiche non titolari di partita iva come ad esempio i soci di società si persone e di associazioni professionali, i titolari di partita IVA diversi dalle persone fisiche (quali società di persone di capitali ed enti non commerciali).
Appare superfluo ricordare, ma la circolare 31/E ha tenuto a precisarlo, che il differimento riguarda altresì , anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione, versamento unico di Novembre relativo all’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023
La circolare chiarisce che al fine della verifica del limite dei 170.000 euro è necessario far riferimento ai compensi dichiarati per il periodo d’imposta 2022. Nel caso di esercizio di più attività sarà necessario sommare i relativi ricavi e compensi, con un distinguo per lo svolgimento contemporaneo di Attività Agricole per cui vigono regole diverse. Bisogna fare attenzione al fatto che il rinvio riguarda solo gli acconti relativi a tributi, vengono espressamente esclusi i contributi previdenziali ed assistenziali, per i quali permane il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023. Per adesso il rinvio dell’ acconto risulta essere una misura di carattere temporaneo, difatti il rinvio è limitato agli acconti dovuti per il periodo di imposta 2023 e unicamente per la seconda rata di prossima scadenza come dovuta dalle persone fisiche titolari di partita IVA. In pratica per i soggetti su richiamati, il termine previsto per il versamento della seconda rata risulta differito al 16 gennaio 2024. L’altra novità riguarda la possibilità di versare tali somme in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di dilazione.
Parte quindi la corsa ad aggiornare i software, che dovranno individuare a quale rigo fare riferimento per consentire ai contribuenti di verificare in automatico il limite di 170.000 euro e verificare la sussistenza delle condizioni che consentono di fruire del rinvio.
Come sempre a chiusura la solita raccomandazione ad evitare il fai da te e a farsi supportare da un addetto del settore, ciò per evitare che la mancata individuazione dei campi giusti per importi non correttamente esposti nel quadro redditi possa vedere disapplicata la norma del rinvio in quanto non applicata correttamente.
A cura del Dott. Angelo Parente
Consulente ANTLO