maggio
Inventario di fine anno. Facciamo chiarezza
INVENTARIO DI FINE ANNO: LE DITTE INDIVIDUALI SONO OBBLIGATE A PREDISPORLO?
Dare una risposta univoca a questa domanda non risulta sicuramente agevole in quanto bisognerebbe capire il contesto in cui l’azienda opera ed il fine a cui si vuole arrivare, inoltre l’argomento “inventario” risulta abbastanza vasto da affrontare e nel trattarlo si rischia di dilungarsi inevitabilmente a causa dei risvolti di natura economico-aziendale oltre che civilistico-fiscale.
In ogni caso doverosa risulta una premessa: di “libro inventari” e di“ inventario” si parla direttamente nel Codice Civile rispettivamente agli artt. 2214 e 2217. Il libro inventari è un adempimento posto a carico dell’imprenditore che esercita un’attività di tipo commerciale, l’obbligo di redazione del libro degli inventari riguarda in particolare le seguenti categorie di soggetti:
- società di capitali;
- enti pubblici e privati diversi dalle società che svolgono attività commerciali;
- SNC, SAS e società equiparate;
- imprenditori individuali che esercitano imprese commerciali.
Quindi sono esclusi dalla tenuta del libro inventari i cosiddetti piccoli imprenditori.
Interviene poi la normativa fiscale che all’articolo 14, comma 1, del DPR n. 600/73 dichiara obbligatorio il libro degli inventari per i soggetti titolari di reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria, sia per obbligo di legge che per opzione (vengono quindi esclusi i soggetti che rientrano nei limiti per la della contabilità semplificata che non hanno optato per la contabilità ordinaria).
Dubbi sono sorti, con l’avvento da qualche anno dei nuovi regimi di contabilità semplificata per cassa o con criterio della “registrazione”(con il quale gli incassi e i pagamenti si presumono coincidere con la data di registrazione dei documenti fiscali), regimi questi che hanno abbandonato il tradizionale principio di competenza economica. Una delle conseguenze principali di questa scelta contabile è che il valore delle rimanenze di magazzino non impatta nella determinazione del reddito. Il nuovo criterio di determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata per “cassa” o per “registrazione”, potrebbe far sorgere il dubbio che non sia più necessario per tali soggetti la redazione dell’inventario di fine anno.
A parere dello scrivente, con un approfondito e sistematico esame delle norme di legge in questione, appare evidente l’opportunità oltre che la necessità di redigere comunque l’inventario delle rimanenze, in particolare di magazzino, per i seguenti motivi:
- i dati vengono comunque richiesti per la corretta compilazione dei cosiddetti indicatori di affidabilità fiscale (ISA) che hanno sostituito gli studi di settore;
- rimane sempre in vigore l’obbligo civilistico di predisposizione dell’inventario ex art. 2217 c.c.;
- per le imprese in contabilità semplificata, l’articolo 9, comma 1 del D.L. 2/3/89 n. 69 e l’articolo 2 del D.M. 2/5/1989, sempre in vigore, richiedono l’annotazione del valore delle rimanenze entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, sui registri IVA;
- i dati delle rimanenze sono sempre e comunque necessari nel caso di passaggio dal regime contabile semplificato a regime contabile ordinario;
- il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed eventualmente esibito per far fronte ad accessi, ispezioni, verifiche da parte dell’amministrazione finanziaria.
In conclusione l’inventario rappresenta uno strumento essenziale e obbligatorio per molte imprese anche individuali, necessario a dare una visione chiara e dettagliata della situazione patrimoniale aziendale in specifici momenti temporali. La sua corretta tenuta non solo risponde a un obbligo normativo, ma garantisce anche trasparenza e affidabilità nella contabilità dell’impresa.
A cura del Dott. Angelo Parente - Commercialista