novembre

Il laboratorio odontotecnico tra digitalizzazione, beni strumentali e credito d’imposta 4.0.
Il modo di lavorare nei laboratori odontotecnici, negli ultimi anni, ha subito un’evoluzione verso nuovi processi produttivi, sempre più spinti verso nuove tecnologie votate alla cosiddetta digitalizzazione. È un dato di fatto ormai che il progresso tecnologico ha portato alla produzione ed immissione sul mercato di strumenti sempre più evoluti quali scanner, fresatrici innovative, laser, stampanti 3D, il tutto condito dall’integrazione di software CAD/CAM che, grazie anche all’avvento di materiali innovativi e sempre meno tradizionali hanno profondamente stravolto il modo di lavorare nel settore. È successo poi che da qualche tempo è avvenuta anche una standardizzazione dei dati informatici, cosa che ha portato ad una maggiore integrazione e collaborazione tra i professionisti del dentale, consentendo un più veloce e preciso trasferimento d’informazioni e dati digitali tra studi odontoiatrici e laboratori odontotecnici. Su queste pagine, lo scorso anno, abbiamo avuto modo di affrontare ed approfondire la tematica “digitalizzazione del laboratorio”, in un articolo con chiari riferimenti al cosiddetto “PNRR”, dove illustravamo le principali opportunità per chi volesse intraprendere un percorso di digitalizzazione ed innovazione nel laboratorio odontotecnico con progettualità indirizzata alla digitalizzazione ed innovazione dei processi produttivi in azienda.
In questo contesto la cosiddetta “Transizione 4.0" (già "Industria 4.0") rappresenta il riferimento principale quale contenitore di una serie di agevolazioni, in linea di massima sotto forma di crediti di imposta, a supporto dell'imprenditore pronto alla sfida dell'innovazione.
Tra le varie misure, quella che ha visto un maggiore interesse, anche nella categoria, e che ormai risulta rodata già qualche tempo è sicuramente il “Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali”, rivolto a tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Tale misura ha subito nel tempo delle modifiche e in questa sede illustriamo le principali caratteristiche anche alla luce del fatto che è bene ricordare alcune scadenze che porteranno a breve a nuovi cambiamenti.
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali 4.0 è disciplinato dall’art. 1, c. da 1051 a 1063 della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020)[1] e riguarda tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato. Naturalmente la legge esclude le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità o in altre procedure concorsuali e subordina la fruizione alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC).
In linea di massima sono agevolabili gli investimenti in beni materiali ed immateriali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, ricompresi nell’allegato “A” della Legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016)[2]. La novità è che dal 1° gennaio 2023, sono state ridotte le aliquote del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0. Tuttavia le aliquote vigenti nel 2022 continuano ad essere applicabili per gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2022 se effettuati entro il 30 Novembre 2023, termine ulteriormente prorogato dalla Legge n. 14 di conversione del Decreto Milleproroghe. In particolare, la disposizione già prorogava al 30 settembre 2023 il regime del credito d’imposta previsto dalla legge di bilancio 2021 a favore delle imprese che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi, a condizione che:
- il relativo ordine fosse stato accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022;
- sempre entro tale data fosse stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
A questo punto vediamo quali sono i beni agevolabili che potremmo dividere in tre categorie:
- beni strumentali controllati da sistemi computerizzati o gestiti con sensori e particolari azionamenti. Rientrano, ad esempio, macchine utensili destinate ad una serie di operazioni quali assemblaggio, giunzione e saldatura, ecc. o anche cd. robot e sistemi robotizzati; magazzini automatizzati tra loro interconnessi;
- sistemi complessi per la gestione della qualità e della sostenibilità. Possono essere individuati particolari sistemi di misura per la verifica dei requisiti geometrici di prodotto; per l’ispezione, macchine di prova materiali; sistemi intelligenti per il monitoraggio dei consumi energetici; dispositivi per l’etichettatura, l’identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, collegati con il codice e la matricola del prodotto stesso, in modo da consentire il monitoraggio delle prestazioni dei prodotti nel tempo;
- dispositivi per l’interazione uomo-macchina tesi a migliorare l’ergonomia e la sicurezza del posto di lavoro, postazioni di lavoro adattabili in maniera automatizzata sistemi per trattamento carichi o oggetti esposti ad alte temperature; apparecchiature di comunicazione tra operatore e sistema produttivo; interfacce uomo-macchina (HMI, Human Machine Interface) intelligenti.
Sono esclusi dell’agevolazione gli investimenti in:
- beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- autovetture;
È bene precisare che i beni possono essere acquisiti in proprietà o in leasing o anche realizzati in economia o mediante appalto.
Vediamo adesso quali sono le agevolazioni fruibili dal 1° gennaio 2023:
Per i “nuovi” investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025 sono riconosciute le aliquote agevolative fissate dall’art. 1, c. 1057-bis, legge n. 178/2020[3], pari a:
- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiore a 10 milioni fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione, che dovranno essere individuati con apposito decreto interministeriale.
Come già scritto sopra gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, con versamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, che saranno effettuati (vale a dire completati) entro il 30 Novembre 2023, continuano ad essere riconosciute le aliquote agevolative previste per il 2022, fissate dall’art. 1, c. 1057, legge n. 178/2020[4], pari a:
- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo, per la quota di investimenti compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti che supera i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Il Credito d’Imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni.
Attenzione alla condizione del rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, pena la revoca del beneficio.
La documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento dell’investimento va conservata insieme al calcolo per la modalità di determinazione dei costi agevolabili. Fare attenzione al fatto che, le fatture relative all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alla norma di riferimento “bene agevolabile ai sensi dei commi da 1054 a 1058, Legge 178/2020”, anche se tale omissione può essere regolarizzata .
Ricordiamo inoltre che per ottenere l’agevolazione è fondamentale garantire l’interconnessione dei macchinari 4.0.
È consigliabile in tal senso, procurarsi una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o comunque un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedano caratteristiche tecniche tali da poterli includere negli elenchi nell’allegato A alla legge n. 232/2016[5] e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Tale perizia, diventa obbligatoria per investimenti in beni di costo unitario di acquisizione superiore a 300.000,00 euro.
L’onere di avere a disposizione una perizia di un tecnico, può essere di supporto al legale rappresentante o comunque al titolare del laboratorio che in via ordinaria potrebbe attestare il requisito dell’ ”interconnessione” mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da non rilasciare con tanta leggerezza, anche perché la documentazione inerente gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0 deve poi essere trasmessa al MISE in formato elettronico tramite PEC all'indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it.
Come sempre lo scrivente consiglia vivamente agli associati di farsi assistere da professionisti che abbiano esperienza in materia e che possano ridurre al massimo i rischi collegati a questa tipologia di misure con competenze diverse tra enti diversi dell’apparato statale!
A cura del Dott. Commercialista Angelo Parente
Immagine di <a href="https://it.freepik.com/foto-gratuito/concetto-standard-di-controllo-qualita-m_36027725.htm#query=digitalizzazione&position=28&from_view=search&track=sph">Freepik</a>