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ottobre

Concordato preventivo biennale: è tempo di decidere?

Qualche mese fa avevamo affrontato e discusso dell’'istituto del "concordato preventivo biennale" previsto dal DLGS n. 13 del 2024 presentandolo come un'importante innovazione per i titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo. Il meccanismo si basa sull’ utilizzo in maniera intensiva dei cosiddetti “ISA” (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) al fine di determinare livelli di reddito accettabili per l’Amministrazione Finanziaria, consentendo indirettamente una maggiore pianificazione fiscale e una gestione più flessibile del reddito e del valore della produzione IRAP.

L'intento del legislatore, già con l'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), era quello di premiare i contribuenti che dimostrano una gestione fiscale responsabile, incentivando la compliance fiscale e riducendo il rischio di contenzioso con l'amministrazione. In generale, un approccio che favorisca la definizione concordata del reddito può rappresentare un vantaggio significativo per le imprese, offrendo maggiore certezza e stabilità.

Tuttavia, mentre scrivevamo il precedente articolo, era già evidente che la norma era stata elaborata in fretta, con troppi punti da chiarire e un calendario di scadenze impietoso, almeno per il primo anno di applicazione, il 2024. Questa situazione ha portato a uno scarso appeal per l'istituto e a un’adesione limitata, a causa delle incertezze nell’applicazione e di una compliance squilibrata a sfavore del contribuente.

Il legislatore, quindi, necessariamente doveva intervenire con la previsione di nuove evoluzioni nella norma e grazie al cosiddetto “decreto correttivo” di inizio agosto, il Decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108 confermava e precisava alcune modalità operative, ampliando le opportunità e chiarendo le condizioni di accesso.

In linea generale i requisiti di accesso rimangono rigorosi, i contribuenti devono essere in regola con i debiti iscritti presso l’Agenzia delle Entrate e delle Riscossioni, avere presentato tutte le dichiarazioni necessarie e non avere condanne per reati tributari negli ultimi tre anni. Con il decreto correttivo, tuttavia, sono state introdotte alcune semplificazioni e chiarimenti che meritano attenzione, in particolare la previsione di assoggettamento ad “imposta sostitutiva” di quella parte del reddito derivante dall’adesione al concordato, in eccesso rispetto al reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.

Con la Circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 dell’Agenzia delle Entrate sono arrivati ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione del "concordato preventivo biennale ed in particolare:

  • si conferma la possibilità di accesso ai titolari di reddito di impresa e lavoro autonomo sotto il regime ISA, ma anche i contribuenti forfettari, a condizione che rispettino particolari requisiti e solo per l’anno 2024;
  • si mira a garantire maggiore stabilità fiscale e certezza nella determinazione del reddito e del valore della produzione IRAP, incentivando la compliance fiscale;
  • viene fornita una panoramica delle modalità di richiesta e delle scadenze per l'accesso al concordato, sottolineando l'importanza di una corretta documentazione;
  • viene specificato come la definizione concordata del reddito influisce sulla tassazione e sulle modalità di calcolo dell'IRAP;
  • la circolare evidenzia anche i controlli che l'Agenzia delle Entrate può effettuare per garantire l'appropriatezza delle dichiarazioni e l'uso corretto del concordato.

A questo punto vediamo come funzionerà in sintesi il concordato preventivo alla luce delle modifiche e integrazioni intervenute con l’articolo 4 del Decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108.

La proposta di concordato per la definizione biennale viene elaborata dall’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia basata su informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria.

Il contribuente potrà aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio oppure entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

Per il 2024 si potrà aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall’articolo 11 del DLGS n. 1 del 2024 al 31/10/2024, mentre scriviamo però, da più parti viene chiesta una proroga al 30/11/2024 a motivo del forte ritardo accumulato dopo i chiarimenti e per le possibili novità tuttora allo studio da parte del legislatore.

Chi vuole accedere al concordato preventivo biennale non deve avere debiti definitivi o non impugnati per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta. Possono, comunque, accedere al concordato i contribuenti che entro il termine di adesione alla proposta hanno estinto i debiti se l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000,00 euro. I debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione non concorrono al limite salvo a decadenza dei relativi benefici.

Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, stante l’obbligo a effettuare tale adempimento;
  • condanna per uno dei reati penali previsti dal DLGS n. 74 del 2000 per False comunicazioni sociali e illegale ripartizione di utili o di acconti sui dividendi, per riciclaggio, autoriciclaggio, utilizzo di denaro frutto di illeciti, commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato;
  • aver conseguito, nell’esercizio d’impresa o autonomo redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o autonomo sempre con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta;
  • Inesistenza di operazioni di fusione, scissione, conferimento nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato.

Nella determinazione del reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto ai fini del concordato, individuato, per i soggetti IRES con riferimento alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del medesimo TUIR, non andranno considerati i valori relativi a:

  • plusvalenze e sopravvenienze attive di cui all’articolo 88, nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti di cui all’articolo 101 del TUIR;
  • utili o perdite derivanti da partecipazioni in associazioni o società di persone di cui all’articolo 5 del TUIR, o in un Gruppo Europeo di Interesse Economico GEIE.

Fermo restando che, in ogni caso, il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000,00 euro.

È appena il caso di rammentare che una volta accettata la proposta di concordato gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’IRAP, nonché dei contributi previdenziali obbligatori.

Nel caso in cui al ricorrere di circostanze straordinarie, che saranno individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, i redditi effettivi eccedano la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato, il Concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizza tale riduzione.

Ma vediamo quali sono i benefici riconosciuti ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate, naturalmente ai periodi d’imposta oggetto di concordato:

  • possibilità di compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 50.000,00 euro annui relativamente all’IRES e all’IRAP senza apposizione del visto di conformità;
  • rimborso IVA per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui senza apposizione del visto di conformità o prestazione di garanzia;
  • impossibilità a subire accertamenti basati su presunzioni semplici (cd. Induttivo);
  • riduzione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento con graduazione legata al livello di affidabilità fiscale;
  • impossibilità determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del DPR n. 600 del 1973, a condizione che non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

L’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati. Per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato se l’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap è determinato con il metodo storico è dovuta una maggiorazione da determinare con regole particolari , da versare entro il termine previsto per il versamento della 2° o unica rata dell’acconto. Naturalmente se l’acconto è determinato con metodo previsionale la maggiorazione non è dovuta.

Una delle novità introdotte dal “Decreto Correttivo” riguarda come anticipato un regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato per i soli soggetti ISA. In altre parole i contribuenti che aderiscono alla proposta possono assoggettare la parte di reddito d’impresa concordata, eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta con le necessarie rettifiche ad un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un’aliquota:

  • del 10%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;
  • del 12%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
  • del 15%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.

Naturalmente a questo punto saranno necessarie opportune simulazioni e calcoli per valutare la convenienza o meno all’opzione per poter ricorrere a questo meccanismo simile alla flat tax incrementale nato con l’intento di ridurre l’onere fiscale per i contribuenti che aderiscono.

A partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni il concordato cessa di avere efficacia se:

  • il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso;
  • il contribuente cessa l’attività;
  • la società risulta interessata da operazioni di fusione, scissione, conferimento;
  • il contribuente dichiara ricavi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA maggiorato del 50%.

Si ha decadenza dal concordato e lo stesso cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi in cui:

  • se in conseguenza di attività di accertamento risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
  • in caso di integrazione o rettifica della dichiarazione dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente portano a redditi o valore della produzione netta diversi rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
  • se nella dichiarazione dei redditi, sono stati indicati dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
  • ricorre una causa di esclusione ovvero vengono meno i requisiti iniziali all’accesso;
  • è omesso il versamento delle somme dovute dopo che l’Agenzia ha provveduto al controllo automatizzato ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973.

È stato stabilito poi, che nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivi.

In conclusione è da rilevare che l’istituto interessa anche i “Titolari di Laboratorio Odontotecnico” quali soggetti che producono reddito di impresa, che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che svolgono la loro attività nel territorio dello Stato Italiano.

I tempi per effettuare la scelta e procedere ad opportune valutazioni sono maturi vista l’imminente scadenza al 31/10/2024, termine questo per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tuttavia è il caso di segnalare che in virtù delle possibili novità legate agli emendamenti approvati nel decreto cd. omnibus si prevede un ravvedimento speciale 2018-2022 per chi aderisce al concordato, con un’imposta sostitutiva IRPEF parametrata al livello di affidabilità fiscale e un’imposta sostitutiva Irap al 3,9%. Sarà previsto più tempo per i controlli per chi decade, per chi aderisce solo al concordato preventivo e per chi aderisce al ravvedimento, in virtù di tali novità, è possibile quindi anche un rinvio della data per aderire al Concordato Preventivo Biennale.

In un contesto di incertezze economiche, la scelta di aderire al concordato potrebbe risultare un'arma a doppio taglio, chiaramente non possiamo negare la convenienza ad aderire in due casi emblematici:

  • previsione di redditi futuri crescenti;
  • presenza di regime forfettario nel 2023 vista la ormai quasi certa determinazione dei ricavi a fine 2024.

Naturalmente lo stesso potrebbe diventare e rappresentare un'opportunità per una gestione fiscale più serena e prevedibile, con approccio proattivo da parte del contribuente.

Il Concordato Preventivo Biennale si conferma uno strumento utile per molti professionisti e aziende, particolarmente quelle con prospettive di reddito stabile. Le novità introdotte dal decreto correttivo tendono a rendere il sistema più accessibile e meno gravoso, pur mantenendo il focus sulla trasparenza e sulla regolarità fiscale.

È fondamentale però che i contribuenti valutino con attenzione la propria situazione prima di aderire al concordato. L’impegno a mantenere le condizioni di accesso e le regole di compliance resta elevato e le conseguenze di una non corretta adesione possono essere significative.

Non meno trascurabile, anche per gli effetti psicologici collegati, il fatto che in questi giorni tanti contribuenti hanno trovato nell’area riservata del cassetto fiscale, una comunicazione dell’Agenzia nella quale si spiega il funzionamento del concordato che conclude con una segnalazione che ha il sapore della velata minaccia e cioè che:

L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza potenzieranno i controlli nei confronti dei titolari di partita IVA che non accetteranno la proposta formulata dal Fisco provvedendo ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La comunicazione sembra indicare un approccio più rigoroso da parte delle autorità fiscali nei confronti dei titolari di partita IVA che non si conformeranno al nuovo concordato del Fisco. Questo potrebbe portare ad un aumento dei controlli e delle verifiche, nella misura in cui l’adesione al Concordato abbia una larga base di successo tale da ridurre significativamente la platea di soggetti da controllare. Certamente questo approccio potrebbe mettere sotto pressione i contribuenti, ma allo stesso tempo andrà a minare la capacità di compliance tra le parti in gioco, effetto questo diametralmente opposto al criterio iniziale propagandato per l’introduzione del nuovo Istituto.

E non finisce qui!

A cura del Dottore Commercialista  Angelo Parente

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