gennaio

Attivato il sistema RENTRI ex Sistri
Cos’è RENTRI e cosa cambia?
Il RENTRI rappresenta un’evoluzione del sistema SISTRI, con l’obiettivo di migliorare la tracciabilità dei rifiuti prodotti dalle imprese, compresi i laboratori odontotecnici. La gestione dei registri e dei formulari diventa digitale, semplificando le operazioni ma imponendo alcune nuove procedure e tempistiche da rispettare.
Di seguito, una sintesi delle principali novità:
Casi specifici per i laboratori odontotecnici
Aziende con meno di 10 dipendenti che producono solo rifiuti non pericolosi
- Registro cronologico: Non obbligatorio.
- Formulario Identificativo Rifiuti (FIR): Obbligatorio, ma dal 13 febbraio 2025 sarà necessario utilizzare esclusivamente i modelli vidimati tramite il portale RENTRI.
- Registrazione al RENTRI: Non richiesta.
- Contributi: Non previsti.
Si consiglia di verificare con l’azienda di smaltimento se continuerà a fornire i formulari al momento del ritiro. In caso contrario, i FIR devono essere scaricati e vidimati dal sito ufficiale (RENTRI).
L’accesso all’area “produttori non iscritti” sarà attivato dal 15 dicembre 2024.
Aziende, comprese le ditte individuali che producono rifiuti pericolosi o con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi e pericolosi.
- Registro cronologico: Obbligatorio in formato digitale.
- FIR digitale: Obbligatorio dal 13 febbraio 2025 per le registrazioni e dal 13 febbraio 2026 per l’emissione digitale.
- Registrazione al RENTRI: Necessaria entro precise scadenze (ad esempio, entro il 13 febbraio 2025 per le imprese con oltre 50 dipendenti).
- Contributi annuali: Variabili in base al numero di dipendenti, da 15 a 100 euro per unità locale.
Come individuare i rifiuti pericolosi
Il codice CER/EER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) distingue i rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi. La presenza di un asterisco (*) accanto al codice indica la pericolosità.
Quindi, ad esempio:
- 03 01 01: Rifiuto non pericoloso.
- 02 01 08*: Rifiuto pericoloso.
In generale è importante comprendere che nulla cambia rispetto a prima, solo che i registri e i formulari e la loro compilazione avverrà digitalmente.
A tal proposito vi esortiamo a porre attenzione al computo dei lavoratori, per cui va tenuto presente che:
- vanno esclusi collaboratori non dipendenti e familiari, i lavoratori interinali, i tirocini formativi e gli stage nonché i contratti di inserimento, di reinserimento e di apprendistato;
- per quanto concerne i titolari e i soci devono essere conteggiati solo se inquadrati come dipendenti dell’azienda, cioè a libro paga;
- i lavoratori a termine sono compresi se inseriti nell’ordinario ciclo produttivo e quindi rientranti nell’organigramma aziendale (vanno computate le frazioni lavorative in dodicesimi). I lavoratori part- time devono essere computati in proporzione all’orario di lavoro;
- nei casi di assenza prolungata (maternità e malattie lunghe) verrà conteggiata una sola unità lavorativa anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia provveduto a sostituire l’assente mediante la stipulazione di un contratto a termine.
Il ruolo dei formulari e la loro gestione digitale
Il FIR deve essere compilato in quattro copie, ognuna destinata a un soggetto specifico:
- prima copia: rimane presso il produttore/detentore e le altre tre viaggiano con il rifiuto fino all’impianto di destinazione;
- seconda copia: rimane al trasportatore, anche dopo la consegna del rifiuto all’impianto;
- terza copia: resta all’impianto di destino;
- quarta copia: datata e controfirmata dal destinatario è re-inviata al produttore iniziale, che la verifica e conserva insieme alla prima copia.
La Quarta copia, in particolare, svolge una funzione importante, in quanto riporta il peso effettivo del rifiuto, confermato a destino e la firma di accettazione del destinatario, certificando così l’avvenuto conferimento e dovrà essere restituita al produttore per Legge entro 90 giorni dalla data del conferimento in formato cartaceo ma è ammessa anche la trasmissione della quarta copia scansionata, in formato digitale PDF trasmettendola via PEC (Posta Elettronica Certificata) e la sua conservazione digitale. In caso di mancata ricezione della Quarta Copia del formulario nel termine previsto, il produttore/detentore deve darne comunicazione alla Provincia o Città Metropolitana, al fine di vedere esclusa la propria responsabilità.
Con l’introduzione di RENTRI, il sistema di tracciabilità del FIR diventa più sicuro e gestibile digitalmente. Il portale RENTRI consente infatti di rintracciare e scaricare una copia digitale del FIR tramite il numero o il QR Code, semplificando l’accesso a una copia sostitutiva in caso di smarrimento e riducendo i rischi per il Produttore.
In altre parole la digitalizzazione, tramite il portale RENTRI, consente di scaricare copie elettroniche, riducendo i rischi di smarrimento e facilitando la tracciabilità.
Scadenze da ricordare
- Dal 4 novembre 2024: Possibilità di scaricare e vidimare i nuovi modelli FIR cartacei in CCIAA previo appuntamento;
- Dal 13 febbraio 2025: Obbligo di utilizzo dei nuovi modelli per i FIR e i registri di carico/scarico;
- Dal 13 febbraio 2026: Emissione esclusivamente digitale per i FIR.
Modelli conformi di registro di carico e scarico e di FIR: https://www.rentri.gov.it/news/modelli-conformi-di-registro-di-carico-e-scarico-e-di-fir
Tabella di sintesi:
Categoria | Iscrizione al RENTRI | Tenuta registri in formato digitale | Emissione FIR in formato digitale |
enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali | dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025 | dal 13/02/2025 | dal 13/02/2026 |
enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 10 dipendenti | dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025 | dalla data di iscrizione al RENTRI | dal 13/02/2026 |
enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi < 10 dipendenti | dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026 | dalla data di iscrizione al RENTRI | dal 13/02/2026 |
Rammentiamo che, in ogni caso, i nuovi modelli di scritture ambientali non potranno essere utilizzati prima del 13/02/2025. Dalla medesima data i vecchi modelli, anche se vidimati, non potranno più essere utilizzati.
Sanzioni in caso di inadempienza
La mancata iscrizione o l’errata trasmissione dei dati comporta sanzioni amministrative:
- Rifiuti non pericolosi: da 500,00 a 2.000,00 euro;
- Rifiuti pericolosi: da 1.000,00 a 3.000,00 euro;
In caso di iscrizione entro 60 giorni dalla scadenza, le sanzioni sono ridotte di un terzo.
Conclusioni e risorse utili
Con l’attivazione del RENTRI, la gestione dei rifiuti diventa più moderna ma richiede attenzione e tempestività. Per garantire la conformità, consultate i documenti ufficiali e le istruzioni disponibili sul portale RENTRI.
- ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI
- ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO (FIR)
- NUOVO MODELLO FIR
https://www.rentri.gov.it/default/media/modelli/20240916-modulo-fir-rentri-ver-1-0.pd
- FRONTESPIZIO REGISTRO
- REGISTRO RIFIUTI
https://www.rentri.gov.it/default/media/modelli/20240916-modulo-registro-rentri-ver-1-0.pdf
Contributo annuale dovuto al RENTRI
Il contributo annuale va versato per ciascuna unità locale al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed è pari a:
- 100,00 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, inclusi i soggetti di cui all’art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
- 50,00 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
- 15 euro per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.
Il contributo annuale, negli anni successivi a quello di iscrizione, va versato entro il 30 aprile di ciascun anno ed è pari a:
- 60,00 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, per trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, inclusi i soggetti di cui all’art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
- 30,00 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
- 10,00 euro per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.
Si precisa che la procedura di iscrizione si conclude con il pagamento del contributo e la trasmissione della pratica alla Sezione Regionale.
Conseguentemente, nel caso del I scaglione, i soggetti obbligati all’iscrizione potranno avviare la pratica di iscrizione a partire dal 15 dicembre 2024 ed effettuare il pagamento del contributo e la trasmissione della pratica nel 2025, e comunque entro il 13 febbraio 2025.
Il contributo versato riferito all’iscrizione nell’anno 2025 avrà valore per l’intera annualità 2025 senza ulteriori pagamenti fino al 30 aprile dell’anno successivo.
Nel caso in cui la procedura di iscrizione si concluda con il pagamento del contributo e la trasmissione della pratica alla Sezione Regionale nel 2024, l’operatore dovrà versare anche il contributo per l’annualità 2025, entro il mese di aprile
Analoga procedura potrà essere applicata ai soggetti ricompresi nel III scaglione con obbligo di iscrizione a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.
Come si accede
L’accesso può essere effettuato da:
- una persona fisica attraverso il proprio dispositivo di identità digitale (SPID persona fisica, SPID per uso professionale persona fisica, CNS, CIE);
- una persona fisica che utilizza un dispositivo di identità digitale riferito alla persona giuridica (SPID persona giuridica o SPID ad uso professionale per la persona giuridica).
Ai fini dell'autenticazione sono accettati tutti i tipi di dispositivi SPID, riferiti a persona fisica o giuridica anche ad uso professionale, per i quali sia stato abilitato il livello di sicurezza 2
Da tenere a disposizione sono gli indirizzi Mail pec e mail tradizionale validi al quale verrà inviato un link per conferma.
Firma digitale (solo nel caso di modifica dati autorizzatori)
Se nella sezione Autorizzazioni l'utente ha integrato le informazioni proposte dal sistema, importate dalle banche dati ufficiali il rappresentante dell’impresa deve dichiarare di essere consapevole delle disposizioni di cui all'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscrivendo la dichiarazione sostitutiva di certificazione generata dal RENTRI Per la firma l’utente deve scaricare la dichiarazione generata in formato .pdf, firmare la stessa con il proprio software di firma digitale e quindi caricare a sistema il file firmato (con estensione p7m).
Se l’utente non ha integrato le informazioni proposte dal RENTRI la dichiarazione sostitutiva di certificazione non è richiesta e l’utente può passare direttamente alla fase del Pagamento.
Per restare sempre aggiornati vi invitiamo a seguire la nostra rivista e per ulteriori informazioni a contattare il centro servizi di ANTLO.