ottobre

A regime il "bonus 200 euro" anche per gli odontotecnici
È finalmente arrivato il via libera a quanto previsto dal Decreto Legge del 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. decreto “Aiuti Ter”), ultimo provvedimento arrivato a sdoganare l’indennità una tantum per l’anno 2022, già prevista dall’art.33 del Decreto Legge n. 50/2022, anche per il popolo delle Partite Iva, con rilevanti novità rispetto alle anticipazioni fatte.
La principale novità consiste nel fatto che le domande si presentano dal 26 Settembre fino al 30 Novembre. È venuto meno il cosiddetto “click day”. In altre parole i soldi ci sono per tutti: l'erogazione del bonus avverrà in ordine cronologico in base alla data di presentazione della domanda e pare assicurato che i fondi dovrebbero bastare per la nuova platea dei beneficiari. L’altra novità è legata al fatto che con il c.d. decreto “Aiuti Ter” è stata introdotta ed implementata la possibilità di richiedere, con la stessa domanda, una maggiorazione di 150 euro in presenza di dati requisiti.
Doveroso poi, questa volta, concedere un plauso all’INPS che, inaspettatamente e tempestivamente, è intervenuta con una Circolare, la n. 103 del 26/09/2022[1], a fornire chiarimenti e modalità di presentazione dell’istanza necessaria a godere dell’indennità una tantum per l’anno 2022, a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, dopo il riconoscimento disciplinato dal Decreto interministeriale del 19 agosto 2022.
Di seguito elenchiamo i requisiti per l’accesso e le condizioni da rispettare:
- Possono beneficiare i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all’INPS, ovvero i professionisti iscritti agli enti gestori di forme previdenziali obbligatorie che, nel periodo d'imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Il titolare di “Laboratorio odontotecnico” di regola è iscritto alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli “artigiani” ed in tal senso bisognerà trovare all’interno del portale dedicato in “My Inps” l’apposita sezione. Ove i richiedenti, nel medesimo periodo d'imposta 2021, abbiano percepito (e quindi dichiarino) un reddito complessivo, al netto dei contributi pagati, non superiore a 20.000 euro l'indennità sarà maggiorata di 150 euro, per un importo complessivo di 350 euro;
- Il reddito da considerare è quello complessivo indicato nel modello di dichiarazione per l’anno 2021, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali indicati sempre in dichiarazione e quindi corrisposti nell’anno in questione. Vale la pena ricordare che non vanno considerate somme incassate a titolo di TFR, il reddito della casa di abitazione principale e le competenze sottoposte a tassazione separata;
- I beneficiari dovranno essere già iscritti presso il proprio ente previdenziale entro il 17/05/2022 ed avere, entro la stessa data, partita IVA attiva con inizio attività lavorativa. Ciò vale come specificato ed integrato da circolare INPS anche per collaboratori/soci di società artigiane. I beneficiari devono essere già iscritti alle sopra indicate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del Decreto Legge del 17 maggio 2022, con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data;
- È necessario aver effettuato almeno un versamento contributivo totale o parziale alla data del 17/05/2022, con decorrenza dall'anno 2020 .Tale requisito non è richiesto ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro tale data. Per gli iscritti alle gestioni speciali dell’AGO, in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli, il requisito di cui al presente comma viene verificato sulla posizione del titolare;
- Nulla spetterà agli autonomi con reddito, nel periodo di riferimento, superiore a 35.000/20.000 Euro. L’indennità è incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del citato Decreto Legge del 17 maggio 2022, ossia i già erogati 200 euro per chi li ha percepiti (es. pensionati o dipendenti part-time avendo beneficiato direttamente in busta paga). Inoltre il beneficiario non deve essere titolare di pensione;
- Ai fini del riconoscimento del beneficio, il soggetto interessato presenta istanza agli enti di previdenza, nel caso dell’odontotecnico all’INPS. Nel caso in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ad un’altra cassa o forma obbligatoria di previdenza ed assistenza, l’istanza dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS;
- L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. L’indennità una tantum è corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all’ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica da parte dell’amministrazione finanziaria. Nel caso in cui, in esito ai controlli di cui sopra, l’ente erogatore non riscontri la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio, avvierà la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità.
Come sempre consigliamo di farsi assistere dai propri consulenti, soprattutto in ordine alla verifica dei requisiti reddituali. Importante ricordare che il tempo c’è, non è previsto alcun click day, anche se le domande saranno processate in ragione dell’ordine cronologico di presentazione fino alla scadenza fissata al 30 novembre 2022. Per ottenere il sostegno occorre presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, tramite Spid, CIE, CNS o tramite Patronato.
Dott. Angelo Parente
[1] https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20103%20del%2026-09-2022.htm#
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