21
marzo

ANTLO e CIOd. Richiesta l’attivazione che prevede l’evoluzione del profilo di Odontecnico in professione sanitaria

Con una lettera inviata al Ministro alla Salute Prof. Orazio Schillaci, al Sottosegretario di Stato alla Salute Dott. Marcello Gemmato e al Direttore delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del SSN Dott.ssa Mariella Mainolfi,  l’ANTLO, aderente alla Confcommercio e il CIOd (Collegio Italiano Odontotecnici) hanno formalmente richiesto l’attivazione dell’articolo 6, comma 5, della legge 3/18 (legge Lorenzin) che prevede che anche le rappresentanze professionali possano chiedere  il riconoscimento del profilo professionale dell’Odontecnico quale nuova professione sanitaria.
Sono  oltre vent’anni che le Organizzazioni Sindacali rappresentative degli Odontotecnici hanno sviluppato confronti con il Governo, le Regioni e il Parlamento per definire l’evoluzione dell’odontotecnico da arte ausiliaria delle professioni sanitarie, in considerazione dell’evoluzione normativa, formativa, strumentale e tecnologica del comparto sanità, ivi compreso quella della prevenzione, cura e riabilitazione del cavo orale, a professione sanitaria di cui alle leggi 42/99, 251/00, 43/06 e 3/18.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), riformulando la precedente sentenza del TAR ha riconosciuto la legittimità dell’evoluzione normativa e formativa a professione sanitaria dell’odontotecnico non riscontrando in tale richiesta alcuna sovrapposizione con l’odontoiatra.
Infatti, come è già avvenuto per le altre professioni della legge 251/00 non si modificano i contenuti dell’attività odontotecnica, non si invadono ruoli o funzioni precipue delle professioni mediche, nel caso specifico di quella odontoiatrica,  ma si contestualizza il percorso di maturazione e di evoluzione degli odontotecnici ponendo le basi giuridiche per una evoluzione delle competenze in forma dinamica in ragione dei contenuti del profilo, della formazione di base e post base e del codice deontologico in attuazione della legge 42/99, al fine di rispondere nella forma più efficiente ed efficace ai bisogni di salute vecchi e nuovi, anche in considerazione del mutato quadro epidemiologico e demografico della nostra Nazione.
“ANTLO e CIOd – dichiarano i rispettivi Presidenti Nazionali Mauro Marine Luigi Benvegnù – si augurano che l’incontro possa svolgersi nel più breve tempo con il Ministero al fine diattivare la procedura dell’articolo 6 della legge 3/18 nell’interesse sì della categoria, ma anche di quanti usufruiscono delle prestazioni odontoiatriche, ricordando che proprio da una corretta masticazione del cibo inizia l’iter per un corretto e salutare stile di vita”.

 

ALLEGATO : Dalla legge 3/18, art. 6

Modifica dell'articolo 5  della legge 1º febbraio 2006, n. 43

  1. L'articolo 5 della legge 1º febbraio 2006, n. 43, è  sostituito dal seguente:

  «Art.  5  (Individuazione  e  istituzione  di   nuove   professioni sanitarie).

- 1. L'individuazione di nuove professioni  sanitarie  da comprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4  della legge  10  agosto  2000,  n.  251,  il  cui  esercizio  deve   essere riconosciuto in tutto il territorio nazionale,  avviene  in  sede  di recepimento di direttive dell'Unione europea  ovvero  per  iniziativa dello  Stato  o  delle  regioni,  in  considerazione  dei  fabbisogni connessi agli  obiettivi  di  salute  previsti  nel  Piano  sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovino rispondenza in  professioni  già  riconosciute,  ovvero  su   iniziativa   delle associazioni professionali rappresentative di  coloro  che  intendono ottenere tale riconoscimento. A tal fine, le associazioni interessate inviano istanza motivata al Ministero della salute, che si  pronuncia entro i successivi sei mesi  e,  in  caso  di  valutazione  positiva, attiva la procedura di cui al comma 2.

  2. L'istituzione di nuove professioni sanitarie e' effettuata,  nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti  dalla  presente  legge, previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del  Presidente  della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

  3.  Gli  accordi  di  cui  al  comma  2   individuano   il   titolo professionale, l'ambito  di  attività  di  ciascuna  professione,  i criteri  di  valutazione  dell'esperienza  professionale  nonché'   i criteri per il riconoscimento dei titoli  equipollenti.  Con  decreto del Ministro dell'istruzione, dell’università e  della  ricerca,  di concerto con il  Ministro  della  salute,  acquisito  il  parere  del Consiglio  universitario  nazionale  e  del  Consiglio  superiore  di sanità,  è  definito  l'ordinamento  didattico   della   formazione universitaria per le nuove professioni sanitarie individuate ai sensi del presente articolo.

  4.  La  definizione  delle  funzioni   caratterizzanti   le   nuove professioni   sanitarie   avviene   evitando    parcellizzazioni    e sovrapposizioni  con  le  professioni  già  riconosciute  o  con  le specializzazioni delle stesse».

 

 

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