gennaio
No prescrizione? No protesi: oppure ti multo
Un sentenza conferma che senza prescrizione medica l’odontotecnico non può realizzare i dispositivi medici su misura.
Avevamo già raccontato la vicenda dell'odontotecnico di Savona che, a seguito di un controllo dei Nas, era stato sanzionato perché aveva realizzato dispositivi medici senza prescrizioni e non li aveva corredati della dichiarazione di conformità e pure denunciato per esercizio abusivo della professione medica.
Con la pubblicazione della sentenza la vicenda si chiarisce definitivamente.
Dal verbale si apprende che i Nas, durante il controllo avvenuto nel 2003 in un laboratorio odontotecnico del savonese, hanno trovato molte (alcune secondo la tesi della difesa) protesi dentarie già completate e pronte per l'immissione in commercio senza che fossero corredate delle relative prescrizioni mediche e prive di dichiarazione di conformità.
Per questo motivo i militari dell'Arma contestano al titolare di laboratorio la violazione dell'art. 11 D. Lgs. 24/2/1997 (sanzionato dall'art. 23 c. 4 dello stesso decreto con sanzione editale da € 2.582,00 ad € 15.493,00) “per avere, in qualità di titolare del laboratorio odontotecnico, fabbricato dispositivi dentali senza prescrizione medica ed omettendo di redigere la dichiarazione di conformità”.
Il verbale, in quanto sanzione amministrativa, viene inoltrato al Comune di competenza ed il Sindaco espletate le procedure del caso emetteva, il 21 giugno 2004, un'ordinanza con la quale ingiungeva all'odontotecnico il pagamento di 9mila euro.
Atto impugnato dall'odontotecnico che presentava ricorso sostenendo che “gli odontotecnici non possono neppure indirettamente rientrare nella definizione di fabbricanti previsto dalla legge e che il Comune ha ritenuto essere il presupposto interpretativo attraverso il quale è stata comminata la sanzione pecuniaria”. Sempre secondo la difesa “la categoria degli esercenti l'attività lavorativa di odontotecnico possono svolgere la propria attività senza previa prescrizione medica, poiché, a parere di questa difesa, pur presupponendo per la sua estrinsecazione la presenza di un medico odontoiatra che commissioni le singole attività lavorativa, realizza il proprio lavoro in conseguente autonomia”.
La questione finisce davanti al giudice di pace che lo condanna in quanto, “l'odontotecnico non può assemblare né predisporre, senza specifica senza specifica prescrizione di un medico odontoiatra o di un medico chirurgo, protesi dentarie costituenti “dispositivi medici su misura” ex D. Lgs. 46/1997. Spetta all'odontotecnico l'apposizione del “visto di conformità” previsto dall'art. 11 c. 6-bis D. Lgs. 46/1997 sugli apparecchi protesici prodotti. In carenza, l'odontotecnico è soggetto a sanzione amministrativa ex art. 23 c. 4 D. Lgs. 46/1997. Pur condannando l'odontotecnico il giudice ritiene di accogliere la richiesta di modificare l'entità della sanzione a 3000 euro.
“La vicenda dell'odontotecnico ligure –commenta Massimo Carmando presidente nazionale Antlo- pur essendo una situazione limite e che se gestita diversamente forse avrebbe dato esiti diversi, ripropone con forza il problema del rapporto medico-tecnico e 93/42Cee. Da sempre chiediamo maggiore chiarezza alle istituzioni e correttezza agli odontoiatri ed in quest'ottica sono da intendersi i vari protocolli stilati con Andi che nel tempo sono stati redatti. Nei prossimi giorni mi sentirò con il presidente Andi ed Aio per valutare iniziative comuni per sensibilizzare le proprie categorie di riferimento sul tema.”