03
dicembre

Ecm solo per chi collabora con il SSN? Il Tar crea confusione

Il TAR del Lazio dichiara illegittima la sospensiva richiesta dalla FIMMG contro il Ddl per riconoscere le società scientifiche. Le motivazioni fanno discutere

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha depositato la sentenza n.14062, con la quale viene respinto il ricorso, presentato dalla FIMMG (Sindacato Nazionale dei Medici di Medicina Generale), contro il Decreto Ministeriale 31.5.2004 per il riconoscimento delle Società Scientifiche ai fini della formazione Ecm. Il Tribunale amministrativo ha giudicato prive di fondamento le interpretazioni di illegittimità sollevate. Quindi tutto rimane invariato. Ricordiamo che il decreto indicava tra l'altro, le modalità per essere riconosciuti come Società scientifiche, requisito indispensabile per poter richiedere lo status di provider ai fini Ecm. Inoltre sempre il decreto impedisce di fatto agli Ordini professionali ed alle Associazioni sindacali di organizzare eventi che rilasciano crediti Ecm.
La Fimmg in una nota sottolinea che ''senza alcuna richiesta delle parti (ne' della Fimmg, ne' della Fism ne' del ministero della Salute), d'ufficio, il Giudice amministrativo, invece di pronunciarsi sulla richiesta di sospensione del decreto avanzata dalla Fimmg, ha deciso, in modo liquidatorio, in appena mezza giornata, il merito dell'intera questione, con una sentenza di 13 pagine''.
Motivando la decisione, il Tar, illustra sommariamente l'impianto Ecm citando alcuni articoli della legge attuativa (la 502 del 1992). Tra gli articoli evidenziati dal giudice l'art 16 che recita: “l'Ecm s'appalesa obbligatoria solo per i sanitari dipendenti dagli enti del SSN, o per quelli che con esso collaborano in regime di convenzione o d'accreditamento, tant'è che questo se ne accolla i costi. Viceversa, per i professionisti, che erogano prestazioni sanitarie non coperte dal SSN, il controllo della prestazione connesso alla formazione e all'aggiornamento è rimesso, oltre che al mercato (ossia all'apprezzamento, o meno, del cliente-paziente), agli Ordini ed ai Collegi professionali, ove per costoro l'Ecm rappresenta un onere, non già un obbligo".
Omettendo le circolari attuative emanate successivamente dal Ministero della Salute che, chiarendo il dubbio interpretativo, estendono l'obbligo a tutti gli operatori sanitari indicati.
"Stiamo cercando di capire come mai il Tar del Lazio ha voluto citare l'articolo 16", sottolinea Massimo Carmando presidente Antlo. "Certo è che la sentenza, pur non entrando nel merito della questione -convenzionati SSN si e privati no- ripropone con forza il dubbio interpretativo.
Da sempre ci siamo posti il problema di chi doveva fare Ecm, ma soprattutto se noi odontotecnici rientravamo tra i soggetti coinvolti. Ancora oggi stiamo aspettando risposte chiare alle nostre domande. In questi anni siamo stati accusati che "ANTLO minava il percorso del profilo" con il nostro atteggiamento su Ecm, ma in realtà sappiamo bene il perché di queste affermazioni. Critiche che arrivano da chi dell'Ecm ne sta facendo un falso cavallo di battaglia, sottolineando in ogni sede che i loro eventi Ecm sono seguiti da miglia di adepti, volutamente dimenticando che solo qualche anno fa, prima dell'Ecm, ai loro incontri, gli adepti erano decisamente pochi. Come Antlo riteniamo sia positivo quando affermato dal Tar del Lazio, anche se nutriamo seri dubbi che sia l'interpretazione definitiva visto che la sentenza non cita le successive circolari ministeriali in materia. Stando al pronunciamento se non altro oltre il 90% degli odontotecnici italiani non saranno più costretti a seguire una falsa formazione ,data dal primo che arriva ,e potra tornare ad aggironarsi in base alle sue reali esigenze formative e non per una raccolta “punti”.
Rimane invece tutto come prima sulla questione se l'odontotecnico sia o non sia un operatore sanitario: visto che un profilo ed un percorso formativo in tal senso non c'è. "Quindi se non lo è niente Ecm anche se siamo inseriti nell'elenco del Ministero dei soggetti interessati", continua Carmando. "se invece otterremo un preciso profilo e un preciso percorso formativo e a quel punto andremo a discutere sull'impianto Ecm che di sicuro, deve essere rivisto".
Per dovere di cronaca segnaliamo come tutte le associazioni di riferimento del settore dentale, seppur con posizioni diverse, siano d'accordo che l'impianto Ecm vada rivisto adattandolo meglio alle esigenze del settore.

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